Il contenuto di Cromo VI idrosolubile nel cemento è stato regolamentato dall’UE con la Direttiva 2003/53/CE, recepita in Italia con il decreto del Ministero della Salute 10 maggio 2004. Il DM, in ottemperanza alla direttiva, stabilisce che, dal gennaio 2005, il cemento e i preparati contenenti cemento non possano essere commercializzati o impiegati se contengono, una volta mescolati con acqua, oltre lo 0,0002% (2 ppm) di Cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento. Per quanto riguarda il metodo di valutazione del contenuto di Cromo VI nel cemento e lo schema per la valutazione della rispondenza ai requisiti della direttiva, il riferimento è la norma EN 196-10:2006, Metodi di prova per il cemento - Parte 10, recepita in Italia dal Decreto del Ministero della Salute 17 febbraio 2005.